Accolto appello del contribuente in materia di accertamento induttivo extracontabile riguardante il maggior reddito d'impresa e le consequenziali imposte dovute (IRAP, IVA, ecc.). Fondato su PVC redatto dalla Guardia di Finanza.

La Corte di GT Campana riforma la sentenza di primo grado che aveva dato torto al contribuente per non aver, quest'ultimo, proposto querela di falso onde sconfessare il verbale redatto dalla GdF che lo individuava tra i "master" che avrebbero operato per conto di una società di scommesse straniera (favorendo l'apertura di agenzie di scommesse nella provincia di competenza) intascando circa 200 mila € di provvigioni "a nero".

Mediante l'atto di appello in argomento, il contribuente evidenziava il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale: “Le considerazioni degli agenti accertatori, presenti nel verbale dagli stessi redatto, possono considerarsi aventi fede privilegiata ex art. 2700 c.c., solo relativamente ai fatti attestati dai pubblici ufficiali come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o dagli stessi compiuti. Altresì, la stessa valenza probatoria può essere riconosciuta 

alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle  dichiarazioni  delle parti; viceversa, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Tribunale di Roma, Sez. 13 Civ., sent. 2534/2020, che richiama Cass. n. 23800/2014).
Sennonché, nel caso in esame, come rilevato dall'appellante, la circostanza che la ricorrente abbia svolto l'ascritta attività di master per conto del bookmaker maltese, anche relativamente all'anno oggetto di imposta, era il frutto di un ragionamento logico-deduttivo degli agenti, ma non un fatto accertato dagli stessi.
Di conseguenza, le contestazioni sollevate dal contribuente, secondo la Corte di II grado, non essendo state adeguatamente confutate dall'Ufficio finanziario, destituiscono di fondamento l'accertamento svolto nei confronti della società e, a cascata, nei confronti dei soci della stessa.


Dal Tribunale di Roma una sentenza vittoriosa  per l’imprenditore impossibilitato a restituire il finanziamento agevolato concesso da Invitalia. 

Il Giudice capitolino accoglie l’opposizione dell’imprenditore, difeso dall’avv. Ronga, avverso la ingiunzione fiscale notificata da Invitalia per il recupero delle somme precedentemente erogate in favore del primo, nell’ambito dei finanziamenti agevolati - incentivi per l’autoimprenditorialità di cui al D.Lgs. 185/2000.
In particolare il Tribunale di Roma ha accolto la tesi difensiva dell’attore, con la seguente motivazione:
“La questione controversa, pertanto, si incentra sulla possibilità o meno del riconoscimento della sopravvenuta impossibilità, per la società opponente, di far fronte a quella obbligazione, pure nascente dal contratto di ammissione alle agevolazioni, rappresentata, appunto, dalla restituzione dei ratei del mutuo agevolato incassato in conseguenza e a causa della sopravvenuta normativa - D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/12, che all’art. 7, comma 3-quater – che ha vietato la possibilità di effettuazione dei giochi e delle scommesse online con vincite in denaro, così risultando espungere i giochi e le scommesse in questione dalle attività programmate dalla società opponente in sede di domanda di ammissione come servizi finanziate da potersi offrire alla clientela, con i previsti ritorni remunerativi per la società stessa.
Precisato in premessa che, nell’ipotesi di factum principis (impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da un sopravvenuto atto della pubblica autorità), l’atto della pubblica autorità sopravvenuto “...non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento ed a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza oil rifiuto della pubblica autorità (Cass. n. 818/70). Inoltre, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (Cass., Sentenza n. 2059 del 23/02/2000)...”, rileva il Tribunale che la sopravvenuta emanazione delle norme che hanno vietato lo svolgimento dei giochi online con vincite in denaro è incontestabilmente fatto imprevedibile, e di certo comunque non evitabile dalla società opponente, trattandosi di espresso divieto legislativo, imprevedibile, a cui il l’odierna opponente/debitrice non poteva ovviamente sottrarsi.
Che l’evento ora esaminato (normativa impediente) debba intendersi, poi, come sopravvenienza radicalmente impeditiva, per l’odierna opponente, di adempiere integralmente alle obbligazione assunte con il contratto di ammissione alle agevolazioni di cui è causa (e segnatamente, ai fini che qui interessano, anche all’obbligo restitutorio dei ratei del finanziamento agevolato incassato), così da determinare gli effetti liberatori di cui all’art. 1256 cod.civ., deriva dalla accertata (in quanto documentata) intensità dell’impatto finanziario che il sopravvenuto divieto ha determinato, in termini di utile gestione dell’iniziativa imprenditoriale finanziata, sulla effettiva e integrale realizzazione complessiva del contratto di ammissione alle ripetute agevolazioni…

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Altra sentenza vittoriosa dello Studio Ronga. Licenziamento illegittimo e condanna del datore di lavoro al pagamento di 5 mensilità della retribuzione in favore del dipendente e riassunzione nel posto di lavoro.

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Mediazione immobiliare - Trattativa - Mediatore che non partecipa a tutte le fasi della trattativa - Provvigione dovuta. 

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IRES, IRAP, IVA - Avviso di accertamento - Accertato maggior reddito di impresa - Omessa fatturazione ricavi - Efficacia probatoria p.v.c. - Documentazione extracontabile rinvenuta - Elemento probatorio presuntivo